L’assicurato ha l’obbligo di dare avviso per iscritto all’assicuratore. L’assicuratore ha la facoltà di gestire direttamente la vertenza sia in fase stragiudiziale che giudiziale in nome e per conto dell’assicurato, anche tramite la nomina di legali o tecnici, e di avvalersi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso. Pertanto l’assicurato deve astenersi dalla nomina di legali o tecnici senza la preventiva autorizzazione scritta dell’assicuratore.